Albo
Albo professionale Il 1° comma dell’articolo 3 del Decreto Legislativo del Capo Provvisorio dello Stato 13 settembre n. 233 affida al Consiglio Direttivo del Collegio il compito della compilazione e della tenuta dell’Albo Professionale. Il D.P.R. 5 aprile 1950 n. 221 detta norme precise circa la sua compilazione.
Che cos’è l’Albo Professionale
E’ l’elenco nominativo di tutti coloro che hanno il diritto di esercitare una determinata professione, perché hanno conseguito il titolo di studio necessario.
Nel vigente ordinamento l’esercizio delle professioni intellettuali riconosciute è subordinato a due precise condizioni:
- il possesso dell’abilitazione professionale che si consegue con l’esame finale del corso di studi universitari e al quale la legge conferisce valore di esame di Stato abilitante,
- l’iscrizione all’albo, condizione necessaria per lo svolgimento della professione di ostetrica/o
In base all’articolo 100 del Testo Unico delle Leggi Sanitarie:
Nessuno può esercitare la professione di medico – chirurgo, veterinario, farmacista, ostetrica, assistente sanitario, infermiere professionale, vigilatrice d’infanzia se non sia maggiore di età ed abbia conseguito il titolo di abilitazione all’esercizio professionale a norma delle vigenti disposizioni.
L’iscrizione all’Albo Professionale è obbligatoria per tutti coloro che intendono svolgere la professione.
E’ formato dai nominativi delle iscritte/i e indica:
cognome e il nome;
codice fiscale;
residenza;
luogo e la data di nascita;
cittadinanza, ove si tratti di soggetto straniero;
luogo e la data di conseguimento della laurea;
qualifica;
numero e data di iscrizione all’albo;
L’esistenza dell’Albo è una misura di vigilanza contro coloro che vorrebbero esercitare la professione senza averne diritto con conseguente danno per chi ha seguito il regolare corso di studi ed ha sostenuto gli esami abilitanti per l’esercizio professionale. L’Albo è lo strumento mediante il quale l’autorità amministrativa e giudiziaria può vigilare sull’attività dei professionisti applicando, se necessario, precise sanzioni disciplinari. L’esercizio professionale abusivo è soggetto a denuncia da parte del Collegio all’Autorità Giudiziaria ed è perseguibile a termini di Legge. Inoltre, quando l’esercizio di un’attività professionale è condizionato all’iscrizione in un Albo o elenco, la prestazione eseguita da chi non è iscritto non da azione per il pagamento della retribuzione.